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Sez. 3, Sentenza n. 16029 del 07/07/2010 (Rv. 614012 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Danni arrecati da cose acquistate dal committente e destinate all'appaltatore - Individuazione del "custode" ex art. 2051 cod. civ. - Criteri.
Stato
decisa il 2010-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614012-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO

Ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., custode della cosa è chi abbia su di essa un concreto potere materiale. Pertanto, nel caso di danni arrecati da cose acquistate dal committente e destinate all'appaltatore, responsabile ex art. 2051 cod. civ. deve ritenersi il primo se al momento del danno la consegna all'appaltatore non sia ancora avvenuta, ed il secondo nel caso contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)