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Sez. L, Sentenza n. 3853 del 17/11/1975 (Rv. 378093 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - SOGGETTO GRAVATO - CUSTODE - NOZIONE - ESECUTORE DELL'OPERA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378093-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE - SOGGETTO GRAVATO - CUSTODE - NOZIONE - ESECUTORE DELL'OPERA - CONFIGURABILITA - FATTISPECIE.*

Custode della cosa, a cui carico l'art 2051 cod civ pone la presunzione di responsabilita per i danni provocati dalla cosa stessa, e chi ha l'effettivo potere fisico su di essa, cioe chi ne ha l'effettiva padronanza e disponibilita. Di conseguenza, se in un contratto d'opera la cosa viene affidata a chi l'opera deve eseguire, questi, acquistando necessariamente la piu ampia potesta di fatto sulla cosa, in luogo di chi a lui l'ha affidata, deve qualificarsi custode ai sensi dell'art 2051 cod civ. (nella specie, un muratore artigiano, incaricato dei lavori di riparazione di un pagliaio in evidenti condizioni di precaria stabilita, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per il crollo del tetto del manufatto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)