Sez. 3, Sentenza n. 3126 del 25/10/1974 (Rv. 371607 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - CIRCOLAZIONE STRADALE - PER COLPA DELLA VITTIMA - RIESAME DEI FATTI DAL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - CIRCOLAZIONE STRADALE - PER COLPA DELLA VITTIMA - RIESAME DEI FATTI DAL GIUDICE CIVILE - PRECLUSIONE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
La formula assolutoria 'perche il fatto non costituisce reatò trova applicazione non soltanto nel caso in cui manchi la colpa dell'imputato, ma anche nel caso in cui, particolarmente in caso di investimenti o scontri derivanti dalla circolazione stradale, il giudice accerti che l'evento dannoso si e verificato esclusivamente in conseguenza del comportamento colposo della vittima. In quest'ultimo caso, tale accertamento, che non concerne l'elemento soggettivo del reato ma l'interruzione del nesso eziologico tra il comportamento dell'imputato e lo evento dannoso, riguarda pur sempre, nonostante la formula usata, l'elemento materiale del reato stesso, e percio preclude al giudice civile il riesame dei fatti e fa venir meno la presunzione di responsabilita di cui all'art 2054 cod civ, esimendo pertanto il conducente dell'autoveicolo da ogni Onere di prova liberatoria. (V 2048'71, mass n 352704; 625'70, mass n 345780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)