Sez. L, Sentenza n. 865 del 12/02/1982 (Rv. 418703 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA PRONUNCIA - LEGITTIMAZIONE RISPETTIVA DELLA PARTE E DEL DIFENSORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA PRONUNCIA - LEGITTIMAZIONE RISPETTIVA DELLA PARTE E DEL DIFENSORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In Sede d'impugnazione avverso la sentenza, che, nel pronunciare condanna alle spese, le distragga in favore del difensore, secondo la previsione dell'art. 93 cod. proc. civ., il difensore medesimo assume la qualità di parte solo quando sorga controversia sulla pronuncia di distrazione, mentre, con riguardo alle doglianze attinenti alla liquidazione di dette spese, la legittimazione attiva o passiva va riconosciuta alla parte rappresentata, in quanto soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue spettanze. (V 5988/79, mass n 402683; (V 4802/79, mass n 401406).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, DM 26/09/1979 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)