Sez. 1, Sentenza n. 13 del 03/01/2008 (Rv. 601231 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione tardiva del difensore per mancato accoglimento della domanda di distrazione delle spese - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'impugnazione incidentale tardiva è concessa soltanto alle parti contro le quali e stata proposta l'impugnazione principale: tra esse non può esser compreso il difensore che si dolga del mancato accoglimento della sua domanda di distrazione delle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)