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Sez. 3, Sentenza n. 4802 del 18/09/1979 (Rv. 401406 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DEL DIFENSORE PER MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401406-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DEL DIFENSORE PER MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE - INAMMISSIBILITA.*

L'impugnazione incidentale tardiva e concessa soltanto alle parti contro le quali e stata proposta l'impugnazione principale: tra esse non puo esser compreso il difensore che si dolga del mancato accoglimento della sua domanda di distrazione delle spese.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)