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Sez. 4, Ordinanza n. 998 del 28/03/1996 Cc. (dep. 23/04/1996) Rv. 204452 - 01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 568 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non ammettono il ricorso per cassazione avverso le ordinanze che escludano le parti civili - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204452-01

Corte costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 568 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24 nella parte in cui non ammettono il ricorso per cassazione avverso ordinanze che escludono le parti civili. La particolare disciplina, infatti, trova la sua "ratio" nell'esigenza di non ostacolare il cammino della giustizia penale con le azioni civili inserite nel procedimento penale (Corte costituzionale 26 giugno 1975 n. 166). Inoltre, le parti non perdono il diritto di vedere riconosciute le loro pretese nella sede competente diversa né, per la tutela dei loro diritti, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono sempre ed in ogni caso vantare una pretesa alla pienezza dei modi di tutela degli stessi diritti (in ogni caso, sia in sede penale che in sede civile). (V. sent. Corte Cost. n. 166 del 26 giugno 1975).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)