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Sez. 5, Sentenza n. 2911 del 22/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212617 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Tempestiva costituzione in primo grado - Mancanza di rituale opposizione "in limine" - Contestazione nei giudizi successivi - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212617-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE

La tempestiva costituzione di parte civile, che non abbia dato luogo ad opposizione "in limine" e che sia stata mantenuta nel giudizio di primo grado, impedisce la successiva proposizione di questioni relative alla "legitimatio ad processum", che non siano state dedotte nei termini, rendendo -conseguentemente- stabile il rapporto civilistico instauratosi tra le parti. Pertanto i provvedimenti, anche impliciti, di ammissione e di esclusione della parte civile, assunti in primo grado (e relativi alla titolarità del diritto alla rappresentanza dell'avente diritto ed alle finalità della costituzione stessa), per il principio di tassatività dei mezzi di gravame, non sono impugnabili, neppure con la sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 88 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 88 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)