Sez. 6, Sentenza n. 4133 del 25/11/1989 Ud. (dep. 21/03/1990) Rv. 183816 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - ADDITIVI CHIMICI NELLA PREPARAZIONE DI ALIMENTI - DECRETI MINISTERIALI CHE NE VIETANO L'IMPIEGO - IGNORANZA DI TALI DECRETI - ERRORE SULLA LEGGE PENALE - SUSSISTENZA - IMPUTATO TITOLARE DI IMPRESA DI PANIFICAZIONE - IGNORANZA INEVITABILE - ESCLUSIONE - RATIO.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - IN GENERE - ADDITIVI CHIMICI NELLA PREPARAZIONE DI ALIMENTI - DECRETI MINISTERIALI CHE NE VIETANO L'IMPIEGO - IGNORANZA DI TALI DECRETI - ERRORE SULLA LEGGE PENALE - SUSSISTENZA - IMPUTATO TITOLARE DI IMPRESA DI PANIFICAZIONE - IGNORANZA INEVITABILE - ESCLUSIONE - RATIO.*
I decreti ministeriali che vietano l'impiego di additivi chimici nella preparazione di determinati alimenti integrano il precetto penale risultante dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sicché l'ignoranza di tali decreti, risolvendosi in un errore sulla legge penale, rientra nella previsione dell'art. 5 cod. pen., secondo cui nessuno può invocare, a propria discolpa, l'ignoranza di tale legge. Nè sussiste l'ignoranza inevitabile, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, ma ricorre una riprovevole ed inescusabile ignoranza della norma, nel caso di imputato titolare di una impresa nel settore della panificazione, in quanto lo stesso non può trascurare l'elementare diligenza di informarsi sulla normativa che regola l'impiego di additivi chimici nella preparazione del pane. (Conf mass n 182254; (Conf mass n 178593).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)