Sez. 1, Sentenza n. 10168 del 28/11/1994 (Rv. 488887 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | bene espropriando - Cessione volontaria - Prezzo - Aggancio ai parametri indennitari vigenti - Contratto di cessione - Invalidità per indeterminabilità del prezzo - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il contratto di cessione volontaria del bene espropriando, stipulato nell'ambito di procedura ablativa, non è affetto indeterminabilità del prezzo, per effetto della clausola che, ancorando il prezzo stesso ai parametri indennitari vigenti, ne preveda un'integrazione nella eventualità del sopravvenire di nuove regole sull'indennità di espropriazione, atteso che il relativo patto non introduce elementi di incertezza nel corrispettivo convenuto, ma si esaurisce nella costituzione di un credito aggiuntivo del cedente, per il caso in cui i mutamenti della disciplina normativa (incluso l'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n.333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359) comportino un "quantum" dell'indennità di espropriazione superiore all'ammontare di quel corrispettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1982 num. 359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)