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Sez. 1, Sentenza n. 2403 del 18/03/1997 (Rv. 503095 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria del bene ex art. 12 legge n. 865 del 1971 - Conguaglio dovuto ai cessionari - Determinazione - Criteri di cui all'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, modificato dalla legge n. 549 del 1995 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503095-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Il sesto comma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, come modificato dal sessantacinquesimo comma dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 - a norma del quale le disposizioni dei commi precedenti, in tema di determinazione dell'indennità espropriativa, si applicano anche in tutti casi in cui non sia stato ancora determinato in via definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non solo l'indennizzo, ma anche il prezzo spettante al proprietario - comporta l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dell'indennità anche al fine di stabilire la misura del conguaglio da corrispondere a chi abbia volontariamente ceduto il bene ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 n. 0 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)