diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 746 del 15/03/1972 (Rv. 356897 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - SCIENTIA DECOTIONIS - PROVA - ONERE DEL CURATORE - PROVE INDIZIARIE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356897-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - SCIENTIA DECOTIONIS - PROVA - ONERE DEL CURATORE - PROVE INDIZIARIE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'Azione revocatoria fallimentare la prova della scientia decotionis deve essere fornita dal curatore e puo fondarsi anche su elementi indiziari, purche presentino i caratteri della gravita, della precisione e della concordanza espressamente richiesti dall'art 2729 cod civ perche possa essere conferita agli indizi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici. (V 62'69, mass n 337899).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)