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Sez. 3, Sentenza n. 728 del 06/02/1989 (Rv. 461768 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - FUNZIONE - PRESUPPOSTO DELLO INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461768-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - FUNZIONE - PRESUPPOSTO DELLO INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*

La formale Costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge soltanto per la produzione di determinati effetti (perpetuatio obligationis, decorrenza di interessi moratori, responsabilità per danni, interruzione della prescrizione) ma non come necessario presupposto dell'inadempimento il quale, prescindendo dalla mora debendi, sorge e rileva di per sè. (V 1450/80, mass n 404999; (V 1109/70, mass n 346673; (V 4040/69, mass n 344544).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)