Sez. 3, Sentenza n. 1450 del 04/03/1980 (Rv. 404999 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - FUNZIONE - AI FINI DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - FUNZIONE - AI FINI DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
La formale Costituzione in mora del debitore e prescritta dalla legge per determinati effetti - fra cui preminente e quello del carico, al debitore medesimo, del rischio della sopravvenuta impossibilita della prestazione per causa a lui non imputabile - ma non gia al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo all'uopo sufficiente il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. (Conf 2602/71, mass n 353717).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)