Sez. L, Sentenza n. 2127 del 25/03/1986 (Rv. 445310 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. N. 200 DEL 1937 - ABROGAZIONE - CONSEGUENZE - ESITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE - SOGGETTO ISTANTE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - DISCIPLINA EX ART. 4, ULTIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. N. 200 DEL 1937 - ABROGAZIONE - CONSEGUENZE - ESITO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE - SOGGETTO ISTANTE - IRRILEVANZA.*
L'art. 83 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel disciplinare compiutamente l'istituto della revisione della rendita per infortunio, ha implicitamente abrogato l'art. 45 ultimo comma del regolamento approvato con R.d. 25 gennaio 1937 n. 200, non contemplando più, con riferimento all'ipotesi dell'inserzione di una revisione in danno dell'assicurato, nel procedimento instaurato da quest'ultimo per la revisione in aumento, quella preventiva comunicazione all'interessato già prevista dalla norma regolamentare del citato art. 45, pertanto, l'esito del procedimento di revisione dipende dall'obiettivo accertamento di una diminuzione o di un aumento dell'attitudine al lavoro o di una modificazione in peggio o in meglio delle condizioni fisiche del titolare della rendita e può così comportare un aumento od una diminuzione di quest'ultima a prescindere dal soggetto che ha preso l'iniziativa del procedimento stesso. (V 530/80, mass n 403923; (V 3767/77, mass n 387429; (Conf 2244/84, mass n 434283; (Conf 2806/80, mass n 406563).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/01/1937 num. 200 art. 45, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)