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Sez. L, Sentenza n. 5565 del 11/03/2014 (Rv. 630275 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Personale infermieristico - Indennità giornaliera art. 44, comma 6, del c.c.n.l. 1° settembre 1995 per il comparto Sanità - Spettanza - Presupposti - Fattispecie relativa ad infermiere addetto al pronto soccorso.
Stato
decisa il 2014-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630275-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

In tema di indennità giornaliera, prevista dall'art. 44, comma 6, lett. a), b) e c) del c.c.n.l. 1° settembre 1995 per il comparto Sanità, la spettanza dell'emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicché essa compete solo al personale infermieristico addetto ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali dell'organizzazione sanitaria - di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub intensiva. (Nella specie, decidendo ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva riconosciuto l'indennità accessoria in favore di infermiera professionale addetta al servizio di pronto soccorso, che aveva dedotto, quale titolo per l'erogazione, l'espletamento di attività di cura in favore di pazienti in gravi condizioni, suscettibili di trattamento in terapia intensiva o sub intensiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST., Contr. Coll. 01/09/1995 art. 44 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)