Sez. L - , Ordinanza n. 550 del 14/01/2021 (Rv. 660139 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Personale infermieristico - Indennità giornaliera art. 44, comma 6, del c.c.n.l. 1° settembre 1995 per il comparto sanità - Spettanza - Presupposti - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
In tema di indennità giornaliera per il personale infermieristico, prevista dall'art. 44, comma 6, lett. a), b) e c) del c.c.n.l. 1° settembre 1995 comparto sanità, la spettanza dell'emolumento è strettamente correlata allo svolgimento di attività in reparti specifici, destinati alla somministrazione di particolari cure, sicché essa compete solo al personale addetto ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali dell'organizzazione sanitaria - di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub-intensiva. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'indennità in favore di un'infermiera che prestava la propria attività in un servizio pediatrico non esclusivamente dedicato alla cura della malattie infettive).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/09/1995, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)