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Sez. 1, Sentenza n. 151 del 10/01/1998 (Rv. 511416 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Decreto di ammissibilita - Presupposti - Mero fumus boni iuris - Sufficienza - Limiti - Valutazione degli elementi offerti in relazione al "fumus boni iuris" - Necessità - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511416-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

L'azione tendente alla dichiarazione di paternità naturale va ammessa ogni volta che esista anche solo un mero "fumus boni iuris" in ordine alla reclamata paternità e, in tale ottica, può essere sufficiente l'affermazione della madre e la ricorrenza di rapporti tra la stessa e il preteso padre all'epoca del concepimento. È tuttavia sempre necessario un momento valutativo, sia pure di tipo prognostico o probabilistico, in cui il giudice, anche sommariamente si dia carico dell'esame degli elementi offerti e dell'apprezzamento della potenziale capacità dimostrativa di essi onde verificare la sussistenza del "fumus boni iuris", con la conseguenza che, ove manchi del tutto una siffatta verifica, il decreto di ammissibilità non può ritenersi rispondente ai requisiti minimi della motivazione, che, pur con le caratterizzazioni tipiche di un giudizio sommario e probabilistico, resta elemento indefettibile del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)