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Sez. 1, Sentenza n. 4712 del 12/05/1999 (Rv. 526248 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Condizioni - Elementi di fatto atti a far apparire "prima facie" non avventata la richiesta - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526248-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la funzione del giudizio sull'ammissibilità della stessa, previsto dall'art. 274 cod. civ., è quella di verificare la sussistenza di elementi che facciano apparire giustificata l'azione, ossia che sussista un "fumus boni juris" o che il rapporto di filiazione appaia verosimile o non manifestamente infondato. Ne consegue che l'ammissibilità dell'azione è giustificata ogni qual volta esiste un minimo di elementi di fatto sufficienti a far apparire "prima facie" non avventata la richiesta e a far ragionevolmente supporre che essa, pur con le opportune integrazioni e gli indispensabili accorgimenti, possa trovare accoglimento nel successivo giudizio di accertamento ex art. 269 cod. civ. (nella specie, la S.C. ha così confermato il giudizio di merito che aveva dichiarato ammissibile l'azione sulla base del fatto che tra le parti v'era stata una stabile e decennale relazione extraconiugale e che l'uomo aveva manifestato interesse nell'occasione della nascita del bambino; elementi non infirmati dalla consulenza immunoematologica negativa della paternità, eseguita per conto dell'uomo, sul presupposto che tale ultimo accertamento ha come sua sede naturale il giudizio di cognizione, dove deve essere effettuato nel contraddittorio tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)