Sez. L - , Sentenza n. 18823 del 16/07/2018 (Rv. 649917 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Tempestività - Art. 55 del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a. - Decadenza - Invio del recesso - Sufficienza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di licenziamento disciplinare, la comunicazione del provvedimento è tempestiva, ai sensi dell'art. 55 del c.c.n.l. per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a., se inoltrata entro il trentesimo giorno dal termine di scadenza della presentazione delle giustificazioni, come risulta già dal tenore letterale della disposizione - ove si fa riferimento all'invio e non alla ricezione - oltre che dalla natura decadenziale del termine ivi previsto, sicché l'effetto impeditivo di essa va collegato al compimento, da parte del soggetto onerato, unicamente dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione, purché demandato ad un servizio idoneo a garantire un adeguato affidamento.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/04/2011 art. 55 com. 4, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)