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Sez. L - , Sentenza n. 22295 del 25/09/2017 (Rv. 645443 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Art. 23 del c.c.n.l. Metalmeccanici - Mutamento di domicilio del lavoratore - Obbligo di comunicazione - Sussistenza - Termine di decadenza - Decorrenza - Spedizione della contestazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 2017-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645443-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, l'art. 23 del c.c.n.l. Metalmeccanici richiede una specifica ed espressa comunicazione scritta del lavoratore tesa ad informare il datore di lavoro del cambiamento di domicilio; il termine - stabilito dallo stesso articolo - di sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni del lavoratore, entro cui comminare i provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo verbale, รจ rispettato con la spedizione della lettera contenente l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)