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Sez. 2, Sentenza n. 2887 del 18/03/1998 (Rv. 513742 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Successione nel tempo di regolamenti edilizi comunali - Immediata applicabilità - Limiti - Ricostruzione, ampliamento o sopraelevazione - Applicabilità delle disposizioni regolamentari sopravvenute - Consistenza delle nuove opere - Irrilevanza - Conseguenze in ordine al criterio della prevenzione.
Stato
decisa il 1998-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513742-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

In materia di distanze fra edifici ed in caso di successione nel tempo di regolamenti edilizi comunali, le disposizioni sopravvenute - salvo il caso di opere già iniziate nel vigore della precedente normativa - sono di immediata applicazione, siccome funzionali alla cura di interessi generali e non privati. Uguale criterio opera con riguardo alla sopravvenienza di eventuali disposizioni regolamentari in materia di ricostruzione, ampliamento o sopraelevazione, indipendentemente dalla consistenza delle relative opere, con la conseguenza che il criterio della prevenzione può essere modificato e integrato dal nuovo regolamento e non esclude che il preveniente, come il prevenuto sia obbligato al rispetto della sopravvenuta disciplina ed alle più restrittive regole da essa risultanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)