Sez. 2, Sentenza n. 10600 del 25/09/1999 (Rv. 530250 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Operatività del criterio - Esclusione - Esistenza di norma derogatrice ovvero successiva adozione di deliberazione derogatoria - Ammissibilità del criterio - Sussistenza - Efficacia della deliberazione derogatoria - Esaurimento del relativo procedimento - Necessità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)
Quando le norme regolamentari (come le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori) stabiliscono determinate distanze dal confine, poiché tali norme si caratterizzano come norme integratrici di quelle del codice civile in materia di distanze, non è consentito edificare sul confine medesimo e, di conseguenza, non opera il principio di prevenzione, salvo che la stessa normativa regolamentare contenga una previsione derogativa ovvero tale previsione venga adottata con una successiva deliberazione, la quale può essere ritenuta applicabile soltanto dopo che sia giunto a compimento - con la pubblicazione nell'albo pretorio, dopo l'approvazione dell'autorità tutoria - il procedimento all'uopo prescritto dalla legge per renderla operante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)