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Sez. 2, Sentenza n. 618 del 25/01/1980 (Rv. 404014 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SORTO ANTERIORMENTE CON LE STESSE DIMENSIONI E SENZA L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE PRESCRITTE DA NUOVE NORME - PRESCRIZIONE DA PARTE DI QUESTE ULTIME DI DETERMINATE DISTANZE NELLA RICOSTRUZIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL'IRRETROATTIVITA - ESCLUSIONE - NUOVE NORME CONTENENTI UNA DISCIPLINA MENO RIGOROSA DELLA PREESISTENTE O SIMILE A QUELLA DELLA COSIDDETTA 'PREVENZIONÈ - SUSSISTENZA DEL PREDETTO CONTRASTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404014-01

FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - IN GENERE - RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SORTO ANTERIORMENTE CON LE STESSE DIMENSIONI E SENZA L'OSSERVANZA DELLE DISTANZE PRESCRITTE DA NUOVE NORME - PRESCRIZIONE DA PARTE DI QUESTE ULTIME DI DETERMINATE DISTANZE NELLA RICOSTRUZIONE - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL'IRRETROATTIVITA - ESCLUSIONE - NUOVE NORME CONTENENTI UNA DISCIPLINA MENO RIGOROSA DELLA PREESISTENTE O SIMILE A QUELLA DELLA COSIDDETTA 'PREVENZIONÈ - SUSSISTENZA DEL PREDETTO CONTRASTO - ESCLUSIONE.*

Non si pone in contrasto con il principio dell'irretroattivita della legge, una norma di legge o di regolamento con la quale si imponga al proprietario di osservare determinate distanze quando si tratti di ricostruire, con le stesse dimensioni, un edificio sorto anteriormente all'entrata in vigore della norma stessa e senza l'osservanza delle distanze da essa prescritte. Del pari e da escludere la violazione del principio stesso laddove una norma - di legge o regolamento - ne modifichi una preesistente, nel senso che, sussistendo talune particolari situazioni, specificamente enunciate, si applichi una disciplina meno rigorosa di quella preveduta generalmente dalla norma modificata, o si torni alla disciplina preveduta dal codice civile o addirittura ad un regime simile nei suoi risultati a quello della cosiddetta 'prevenzioné. Anche in tal caso, infatti, la norma introduce una nuova disciplina del diritto di proprieta, considerato in se, per limitarlo in relazione alla coesistenza dei diritti di proprieta sui terreni finitimi, del tutto indipendente dal fatto generatore del diritto medesimo. (Conf 858/69, mass n 339217).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)