Sez. L, Sentenza n. 3754 del 19/06/1982 (Rv. 421714 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - C.C.N.L. 1968 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - DIRITTO RELATIVO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - C.C.N.L. 1968 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - DIRITTO RELATIVO - CONDIZIONI.*
È conforme alle regole di ermeneutica contrattuale la interpretazione dell'art. 15 lettera d) n. 3 del C.C.n.L. 1 febbraio 1968 (e delle corrispondenti norme dei contratti collettivi anteriori e successive) per i dipendenti da imprese esercenti servizi di autolinee in concessione, secondo la quale l'indennità di trasferta dovuta al personale viaggiante su "linea di raggio superiore a 120 Km" va erogata nel caso in cui il superamento di tale distanza avvenga per effetto del percorso realmente compiuto, anche se il luogo di partenza e quello di destinazione siano astrattamente collegabili attraverso altro percorso più breve.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/02/1968 num. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)