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Sez. L, Sentenza n. 3754 del 19/06/1982 (Rv. 421714 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - C.C.N.L. 1968 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - DIRITTO RELATIVO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421714-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - C.C.N.L. 1968 PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - DIRITTO RELATIVO - CONDIZIONI.*

È conforme alle regole di ermeneutica contrattuale la interpretazione dell'art. 15 lettera d) n. 3 del C.C.n.L. 1 febbraio 1968 (e delle corrispondenti norme dei contratti collettivi anteriori e successive) per i dipendenti da imprese esercenti servizi di autolinee in concessione, secondo la quale l'indennità di trasferta dovuta al personale viaggiante su "linea di raggio superiore a 120 Km" va erogata nel caso in cui il superamento di tale distanza avvenga per effetto del percorso realmente compiuto, anche se il luogo di partenza e quello di destinazione siano astrattamente collegabili attraverso altro percorso più breve.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 01/02/1968 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)