Sez. L, Sentenza n. 2729 del 20/04/1983 (Rv. 427632 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE FERROTRANVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA - NATURA DI INDENNITÀ DI VIAGGIO - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE FERROTRANVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA - NATURA DI INDENNITÀ DI VIAGGIO - CONSEGUENZE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'indennità di trasferta, dovuta al personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna ai sensi dell'art. 2 punto 2 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948, essendo diretta, non tanto al ristoro delle maggiori spese e del disagio conseguente al soggiorno del lavoratore fuori della propria residenza, quanto allo scopo di compensare l'aggravio lavorativo costituito dalla permanenza sul mezzo di trasporto pubblico, ha propriamente natura di indennità di viaggio, con la conseguenza che, ai fini della sua corresponsione deve tenersi conto non della sola distanza chilometrica tra le due località esterne collegate dalla linea di autotrasporto pubblico, ma anche di ogni deviazione che, aumentando l'effettiva consistenza del percorso, comporta un proporzionale incremento dell'aggravio suddetto. (V 3754/82, mass n 421714; (V 5963/81, mass n 416739; (V 4697/76, mass n 383445).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/02/1948 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)