Sez. L, Sentenza n. 2054 del 22/03/1986 (Rv. 445254 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - C.C.N.L. 1968 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - DIRITTO RELATIVO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - C.C.N.L. 1968 PER I DIPENDENTI DI IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI AUTOLINEE IN CONCESSIONE - INDENNITÀ DI TRASFERTA - DIRITTO RELATIVO - CONDIZIONI.*
È conforme alle regole di ermeneutica contrattuale l'interpretazione dell'art. 15 lettera d) n. 3 del C.C.n.L. 1 febbraio 1968 (e delle corrispondenti norme dei contratti collettivi anteriori e successive) per i dipendenti da imprese esercenti servizi di autolinee in concessione, secondo la quale l'indennità di trasferta dovuta al personale viaggiante su linea di raggio superiore a 120 Km. Va erogata nel caso in cui il superamento di tale distanza avvenga per effetto del percorso realmente compiuto, anche se tra il luogo di partenza e quello di destinazione vi sia una più breve distanza in linea retta. (V 2729/83, mass n 427632; (Conf 3754/82, mass n 421714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 01/02/1968 num. 15 all. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)