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Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 22/03/2011 (Rv. 617372 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Art. 1283 cod. civ. - Clausola di capitalizzazione degli interessi - Nullità - Sussistenza - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio in sede di giudizio di impugnazione - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2011-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617372-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

A norma dell'art. 1283 cod. civ. - il quale, in mancanza di usi contrari, fissa il divieto di interessi sugli interessi scaduti, salvo che per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale o in forza di accordo successivo alla scadenza - le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette da nullità per contrasto con norme imperative, la quale è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., sia nel giudizio di appello che in quello di legittimità, ove il suo accertamento non implichi l'acquisizione di ulteriori elementi di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)