Sez. 2, Sentenza n. 8933 del 04/07/2000 (Rv. 538207 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Vendita separata di singole unità immobiliari di un fabbricato e delle relative aree accessorie - Vincolo di destinazione a parcheggio delle aree ex art. 18 Legge 756/67 - Inosservanza del relativo obbligo di trasferimento - Conseguenze - Diritto al risarcimento danni - Sussistenza - Fondamento - Natura di credito di valore - Configurabilità.
URBANISTICA - IN GENERE
In tema di urbanistica, l'imperatività della norma di cui all'art. 18 della legge 765/1967, per non essersi trasferito il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio insieme con la proprietà delle unità immobiliari, non esclude l'obbligo del venditore di risarcire il danno subito dagli acquirenti per l'indisponibilità del bene, in quanto il diritto al ristoro del pregiudizio economico non è fondato, per questi ultimi, sul disposto dell'art. 1338 cod. civ., bensì su quello dell'art. 872 stesso codice (applicabile, per la sua generale previsione, in ogni caso di violazione di norme urbanistiche incidenti sul regime della proprietà privata), secondo i criteri dei crediti di valore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1338, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)