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Sez. 2, Sentenza n. 3422 del 03/04/1998 (Rv. 514160 - 01)

URBANISTICA - IN GENERE | Costruzioni e spazi per parcheggio ad essi annessi - Disciplina ex art. 18 legge 765 del 1967 - Costruzione costituita da edificio in condominio - Diritto dei condomini sugli spazi - Diritto di comproprietà o diritto reale di uso - Condizioni - Negoziazione separata delle costruzioni e delle aree di parcheggio - Ammissibilità - Incidenza sulla permanenza del vincolo reale di destinazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514160-01

URBANISTICA - IN GENERE

L'art. 41 "sexies" della legge 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, ha istituito tra costruzioni e spazio per parcheggio ad essi progettualmente annessi una relazione che ha connotazioni di necessità e di indispensabile permanenza di rilievo pubblicistico e con caratteristiche di realità che nell'ipotesi in cui la costruzione sia costituita da un edificio in condominio, comporta che detti spazi ricadano fra le parti comuni ex art. 1117 cod. civ. quando appartengano in comunione a tutti i condomini ovvero vengano a costituire oggetto di un diritto reale d'uso spettante ai condomini medesimi, quando la relativa proprietà competa a terzi estranei alla collettività condominiale o ad un solo dei componenti di questa. Tale disciplina non vieta la negoziazione separata delle costruzioni e delle aree di parcheggio ad esse pertinenti, ma esclude che tale negoziazione possa incidere sulla permanenza del vincolo reale di destinazione gravante sulle aree cennate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 1117, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26, Legge 02/03/1989 num. 122 art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)