Sez. L, Sentenza n. 1239 del 11/02/1997 (Rv. 502324 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE | Lavoratori extracomunitari - Equiparazione ai lavoratori italiani e comunitari - Esclusione - Avviamento diretto - Inammissibilità - Avviamento per richiesta numerica ex artt. 5 e 6 legge n. 943 del 1986 - Ammissibilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RICHIESTE NOMINATIVE
La facoltà consentita (ai sensi della legge 28 febbraio 1990 n. 39, di conversione del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416) al lavoratore extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed iscritto nelle liste di collocamento, di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, non rende ammissibile l'assunzione con avviamento diretto di lavoratore extracomunitario, in presenza delle condizioni che legittimerebbero tale forma di assunzione per un lavoratore nazionale, atteso che trovano invece applicazione le specifiche disposizioni dettate dagli artt. 5 e 6 legge 31 dicembre 1986 n. 943 che prescrivono l'inserimento dei lavoratori nelle liste di collocamento e l'avviamento al lavoro su richiesta numerica e a condizione di indisponibilità alla chiamata di lavoratori italiani e comunitari.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1986 num. 943 art. 5 CORTE COST., Legge 31/12/1986 num. 943 art. 6, Legge 28/02/1990 num. 39 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)