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Sez. 3, Sentenza n. 15382 del 06/07/2006 (Rv. 593563 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da fatto illecito proposta dall'attore - Deduzione in via esclusiva, in sede di merito, di una situazione di pericolo occulto - Deduzione, in sede di legittimità, della responsabilità del convenuto per danno da cose in custodia ex art. 2051 - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593563-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

Il danneggiato da un incidente stradale, che nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità, la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell'art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)