diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11601 del 27/01/2021 Cc. (dep. 25/03/2021) Rv. 280680 - 02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale – Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18-ter della legge n. 254 del 1975 – Divieto di ricevere giornali locali – Legittimità – Condizioni.
Stato
decisa il 2021-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280680-02

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18-ter ord. pen., ad un detenuto sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., di ricevere tutta la stampa riportante la cronaca locale, anche diversa dalla sua zona di appartenenza, qualora tale provvedimento, lungi dal comprimere in modo assoluto il fondamentale diritto all'informazione, comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, sia giustificato da esigenze di sicurezza pubblica, relative alla finalità di impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da "canale di collegamento con l'esterno". (Fattispecie relativa a provvedimento adottato sulla base, oltre che della pericolosità del detenuto e della operatività della consorteria mafiosa di appartenenza, anche della segnalazione del DAP relativa alla prassi dei detenuti in regime detentivo speciale di chiedere l'abbonamento a stampa locale relativa ad area diversa da quella di appartenenza ed alla possibilità di scambio di tali informazioni nei momenti di socialità). (Vedi n. 35766 del 2019).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)