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Sez. 1, Sentenza n. 32904 del 02/07/2014 Cc. (dep. 23/07/2014) Rv. 261715 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18 ter della legge n. 254 del 1975 - Divieto di ricevere giornali locali - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261715-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n. 354, ad un detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, di ricevere giornali riportanti la cronaca della sua zona di provenienza, qualora tale provvedimento, lungi dal comprimere in modo assoluto il fondamentale diritto all'informazione, comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, sia giustificato da esigenze di sicurezza pubblica per impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da "canale di collegamento con l'esterno" al fine di dialogare con il sodalizio criminale di appartenenza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 n. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 n. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)