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Sez. U, Sentenza n. 3507 del 11/11/1974 (Rv. 372027 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - CONTRIBUTO PER IL FONDO SOCIALE - ENTI CON UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI DISAVANZO - ESONERO TEMPORANEO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEGLI ENTI ESONERATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL' ART 5 DELLA LEGGE N 903 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372027-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - CONTRIBUTO PER IL FONDO SOCIALE - ENTI CON UNA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI DISAVANZO - ESONERO TEMPORANEO - POSIZIONE SOGGETTIVA DEGLI ENTI ESONERATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL' ART 5 DELLA LEGGE N 903 DEL 1965 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art 5, terzo comma, della legge 21 luglio 1965 n 903 (contenente Disposizioni sull'avviamento alla riforma della previdenza sociale)- che consente al ministro del lavoro di esentare, in via temporanea, gli enti elencati nel precedente art 3 alle lett H ed i, dall'Obbligo contributivo posto a loro carico nei confronti del fondo sociale, istituito presso l' INPS dall'art 2, ove tali enti presentino una situazione patrimoniale di disavanzo - costituisce una norma di Azione la quale conferisce al ministro una vera e propria discrezionalita amministrativa in ordine all'adozione del provvedimento di esonero temporaneo, e correlativamente, agli enti anzidetti, un mero interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. L'esclusione di un diritto soggettivo all'esonero comporta la manifesta infondatezza della questione di legittimita costituzionale sollevata nei confronti del cit art 5, per contrasto con l'art 23 cost.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 23, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 2, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 3 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 5 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)