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Sez. U, Sentenza n. 2165 del 12/06/1976 (Rv. 380963 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - FONDI DI PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CORRELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PRESSO L'INPS - SOSPENSIONE PER DISAVANZO PATRIMONIALE DEI FONDI SPECIALI - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 3, 23, 38 E 53 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1976-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380963-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPS - FONDI DI PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CORRELATIVO VERSAMENTO A FAVORE DEL FONDO SOCIALE PRESSO L'INPS - SOSPENSIONE PER DISAVANZO PATRIMONIALE DEI FONDI SPECIALI - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITA AMMINISTRATIVA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE AGLI ARTT 3, 23, 38 E 53 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'art 3 comma primo lettera i della legge 21 luglio 1965 n 903 prevede, in favore del fondo sociale istituito presso l'INPS, e per il periodo compreso tra il 1965 ed il 1969 (poi esteso fino al 1970 dall'art 2 della legge 18 marzo 1968 n 238), un versamento del 10 per cento delle contribuzioni obbligatorie che affluiscono ai fondi gestori di trattamenti di pensione nei confronti dei lavoratori indipendenti liberi professionisti. Nel caso in cui detti fondi di gestione si trovino in situazione patrimoniale di disavanzo, la sospensione dell'indicato versamento e legittima solo se autorizzata dall'autorita amministrativa (ministro per il lavoro e la previdenza sociale), a norma dell'art 5 terzo comma della legge stessa. Le predette norme attuano, nel settore previdenziale, il principio costituzionale della solidarieta e collaborazione sociale (art 2 della Costituzione), il quale consente allo stato di imporre, secondo criteri non strettamente contributivi, speciali prestazioni ad enti e categorie di cittadini, ancorche estranei rispetto ai benefici derivanti dalle prestazioni medesime; esse, pertanto, manifestamente non si pongono in contrasto con gli artt 3, 23, 38 e 53 della Costituzione. (V 3507/74, mass n 372027).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 3 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 5 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)