Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 (Rv. 665514 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015 - Regime di stabilità - Esclusione - Conseguenze - Diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della predetta legge - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Legge 04/03/2015 num. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)