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Sez. L, Sentenza n. 23472 del 12/11/2007 (Rv. 600298 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE | Decorrenza durante il rapporto di lavoro - Presupposti - Garanzia di stabilità - Prestazioni di fatto con violazione di legge - Crediti relativi ai sensi dell'art. 2126 cod. civ. - Decorrenza dalla prescrizione durante il rapporto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a lavoro giornalistico.
Stato
decisa il 2007-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600298-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE

Atteso che, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l'esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilità, e che nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge - incompatibili con il licenziamento, ma comportanti la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione - è radicalmente esclusa la situazione di stabilità, i relativi crediti, spettanti "ex" art. 2126 cod. civ., restano sospesi durante il rapporto. (Nella specie, in applicazione del suddetto principio, la S.C., con riferimento all'attività giornalistica da parte di soggetto iscritto nell'elenco dei pubblicisti, comportante la nullità del contratto e il riconoscimento della prestazione di fatto, ha cassato la sentenza di merito che, facendo decorrere la prescrizione, aveva dichiarato estinti parte dei relativi crediti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)