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Sez. 3, Sentenza n. 25026 del 10/10/2008 (Rv. 605211 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Obbligazione assunta da uno solo dei coniugi ma relativa ai bisogni della famiglia - Vincolo di solidarietà tra i coniugi - Condizioni - Configurabilità dell'assolvimento di un bisogno primario - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605211-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

I debiti contratti da uno dei coniugi a favore del figlio minore gravano in via solidale anche sull'altro coniuge solo se finalizzati a soddisfare bisogni primari del figlio stesso. Quando invece la spesa non è stata sostenuta per soddisfare tali bisogni, della relativa obbligazione risponde solo quello tra i coniugi che l'ha contratta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era sta esclusa la solidarietà passiva tra i coniugi riguardo al pagamento della retta scolastica dovuta per l'iscrizione del figlio minore ad una scuola privata, compiuta da uno solo dei genitori, in base al rilievo che la frequentazione di una scuola privata non costituisce un bisogno primario della persona, posto che la necessità dell'istruzione può essere soddisfatta dalle scuole pubbliche).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 189

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)