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Sez. L, Sentenza n. 7011 del 05/04/2005 (Rv. 580723 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione relativa a violazioni in materia di previdenza e assistenza - Opposizione - Giudizio - Poteri istruttori d'ufficio del giudice - Principi elaborati per il rito del lavoro - Applicabilità - Artt. 421 e 437 cod. proc. civ. - Mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio - Mancanza di un'espressa motivazione sul punto - Sindacato di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580723-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio speciale di opposizione ad ordinanza-ingiunzione si inserisce nell'alveo del processo civile, sicchè, ove si tratti di controversie relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza in relazione ai poteri istruttori d'ufficio del giudice i principi sono gli stessi elaborati in relazione al rito del lavoro. Ne consegue che le disposizioni recate dall'art. 421 cod. proc. civ., - che consente al giudice di primo grado di disporre d'ufficio qualsiasi mezzo istruttorio fuori dei limiti stabiliti dal cod. civ. (ad eccezione del giuramento decisorio) e di superare i limiti stabiliti dallo stesso codice in via generale per la prova testimoniale - e dall'art. 437 cod.proc.civ. - che disciplina il potere del giudice di appello di disporre, sempre d'ufficio, i mezzi di prova che ritenga indispensabili - si riferiscono soltanto all'esercizio, meramente discrezionale, della facoltà di scelta del mezzo probatorio più adatto alla verifica delle tesi di parte, cosicchè il mancato esercizio di tali poteri non è assoggettato al sindacato in sede di legittimità, anche quando manchi un'espressa motivazione sul punto, dovendosi ritenere che il giudice stesso abbia reputato, in maniera implicita, la sufficienza degli elementi probatori già acquisiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)