Sez. L, Sentenza n. 8572 del 11/04/2014 (Rv. 630255 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE | Art. 23 della legge n. 689 del 1981 - Esercizio officioso dei poteri istruttori - Facoltà rimessa al prudente apprezzamento del giudice - Onere dell'opponente di provare la ricorrenza delle condizioni - Configurabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIE
In materia di opposizione avverso ordinanza amministrativa, l'art. 23, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("ratione temporis" applicabile), nel prevedere che il giudice può disporre d'ufficio i mezzi istruttori ritenuti necessari, compresa la citazione dei testimoni, configura una facoltà, e non un obbligo, del giudice, il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento da parte del medesimo della circostanza che i mezzi istruttori siano "necessari"; circostanza la cui prova incombe sull'opponente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)