Sez. L, Sentenza n. 25945 del 29/11/2005 (Rv. 585304 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Normativa inerente il rito del lavoro - Applicabilità - Condizioni - Giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione non concernente la materia della previdenza e assistenza obbligatorie - Applicabilità del rito del lavoro - Esclusione - Disciplina del rito civile ordinario - Applicabilità - Condizioni - Limitazione agli aspetti non regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 - Compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova ex art. 23 delle 689 - Criteri - Ampia discrezionalità del giudice e assenza di termini perentori o di sanzioni di decadenza a carico delle parti - Conseguenze - Prova testimoniale ammessa d'ufficio - Risultanze - Considerazione - Necessità - Mancata deduzione di prova testimoniale nell'atto introduttivo dell'opposizione o richiesta istruttoria formulata oltre il termine fissato dal giudice stesso - Ininfluenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'applicabilità della normativa inerente il rito del lavoro riguarda le ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, mentre nel caso di ordinanza ingiunzione non concernente la suddetta materia trovano applicazione, limitatamente per gli aspetti non regolati dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le disposizioni del rito civile ordinario. Pertanto, rinvenendosi nel suddetto articolo 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un ' ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti, le risultanze della prova testimoniale ammessa d'ufficio non possono non essere tenute presenti dal giudice sol perché l'opponente, nell'atto introduttivo, ha omesso la formulazione di ogni richiesta istruttoria o abbia formulato la richiesta istruttoria oltre il termine fissato dal giudice stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)