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Sez. 2, Sentenza n. 3968 del 14/12/1968 (Rv. 337523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - NORMA REGOLAMENTARE DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO DISPONENTE LA RETRODATAZIONE DELLA RISOLUZIONE IN TRONCO ALLA DATA DELLA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1968-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - NORMA REGOLAMENTARE DI UN ENTE PUBBLICO ECONOMICO DISPONENTE LA RETRODATAZIONE DELLA RISOLUZIONE IN TRONCO ALLA DATA DELLA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE - LEGITTIMITA.*

La soppressione dell'ordinamento corporativo non ha implicato la sottrazione alla giurisdizione ordinaria delle controversie di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici inquadrati sindacalmente (nella specie il Banco di Napoli), giacche tali enti si presentano in una posizione non di supremazia, ma su un piano di parita giuridica con i prestatori d'opera. E da ritenere conseguentemente legittima la disposizione regolamentare dell ente pubblico economico, che autorizzi la sospensione del dipendente fino all'accertamento delle sue colpe, nonche la retrodatazione degli effetti della risoluzione in tronco alla data di sospensione, nell'ipotesi di accertamento positivo, giacche una tale regolamentazione ha la stessa natura degli accordi individuali o collettivi che derogano al principio di cui all'art. 2119 cod.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)