Sez. 5, Sentenza n. 25056 del 27/11/2006 (Rv. 595872 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Emendabilità da parte del contribuente - Ammissibilità - Errore - Nozione - Scelta del criterio di valutazione automatica - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE
In materia di INVIM, la dichiarazione - al pari delle altre dichiarazioni fiscali - è emendabile e ritrattabile dal contribuente nelle ipotesi in cui essa risulti frutto di un errore, testuale extratestuale, di fatto o di diritto, che sia allegato, specificato e provato. L'errore deve riguardare il contenuto "proprio" della dichiarazione di scienza, non la manifestazione di volontà implicita nell'esercizio di un'opzione offerta dal legislatore, come nel caso disciplinato dall'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere se dichiarare un valore uguale o superiore a quello determinato sulla base del criterio automatico, così ponendo un limite al potere di rettifica dell'amministrazione, oppure dichiarare un valore inferiore, esponendosi a quel potere di rettifica (nella specie la S.C. ha ritenuto che la richiesta del contribuente di emendare la propria dichiarazione sul punto fosse una richiesta di esercitare nuovamente l'opzione offerta dal legislatore, ma "a posteriori", e cioè quando la precedente opzione si era rivelata meno favorevole, per avere l'ufficio accertato un valore superiore a quello derivante dal criterio automatico).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)