Sez. 5, Sentenza n. 4388 del 04/03/2004 (Rv. 570775 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE
Anche alla dichiarazione INVIM del contribuente, resa ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 504 del 1992, in ordine al valore finale dell'immobile trasferito, che deve essere riferito - per espressa volontà della legge - alla data del 31 dicembre 1992, è applicabile il principio di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione che risulti frutto di errore, testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dell'Amministrazione che non aveva accettato la rettifica operata dal contribuente, il quale, anziché dichiarare il valore automatico del suolo venduto alla data del 31 dicembre 1992, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 504, aveva indicato il corrispettivo effettivamente convenuto per la cessione, e ciò in ragione del fatto che - secondo l'Amministrazione - esso non sarebbe stato un errore materiale emergente "ictu oculi" dalla dichiarazione)
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)