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Sez. 5, Sentenza n. 1128 del 19/01/2009 (Rv. 606507 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Presupposti - Errore - Necessità - Successiva resipiscenza - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606507-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - IN GENERE

In materia tributaria, il principio secondo cui ogni dichiarazione del contribuente affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, è, in linea di principio, emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi, diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, non può trovare ingresso nell'ipotesi di successiva resipiscenza del contribuente, dovuta ad una diversa valutazione della convenienza fiscale, tale ipotesi essendo incompatibile, sul piano logico, con quella dell'errore: pertanto, ai fini dell'emendabilità della dichiarazione, occorre che il contribuente provi che egli avrebbe indicato dati diversi da quelli dichiarati, in quanto indubitabilmente fondati alla luce degli elementi in suo possesso al momento della dichiarazione, ove il percorso formativo di quest'ultima non fosse stato viziato dall'incidenza determinante dell'errore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato la domanda di rimborso dell'INVIM versata per una vendita effettuata in data successiva al 31 dicembre 1992, in riferimento alla quale il contribuente, dopo essersi astenuto dal dichiarare qualsiasi valore finale, aveva chiesto l'applicazione del criterio automatico di valutazione fondato sulla rendita catastale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)