Sez. 3, Sentenza n. 10112 del 30/04/2009 (Rv. 608198 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Cancellazione dall'albo professionale per motivi disciplinari - Interruzione del processo - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE
La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, cod. proc. civ. - determina l'interruzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)