Sez. 2, Sentenza n. 12294 del 05/10/2001 (Rv. 549524 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Conseguenze - Interruzione del processo.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE
La cancellazione dall'albo professionale da parte del procuratore costituito, anche se volontaria, determina, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore, l'interruzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)