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Sez. 2, Sentenza n. 12294 del 05/10/2001 (Rv. 549524 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Conseguenze - Interruzione del processo.
Stato
decisa il 2001-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549524-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'albo professionale da parte del procuratore costituito, anche se volontaria, determina, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore, l'interruzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)