Sez. L, Sentenza n. 4944 del 01/04/2003 (Rv. 561667 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Questioni relative alla "cristallizzazione" di importi comprensivi di integrazione al minimo - Estinzione del giudizio con compensazione delle spese ex art. 36 comma quinto della legge n. 448 del 1998 - Compensazione totale - Necessità - Compensazione parziale - Ammissibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
L'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, stabilendo, con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale, che i giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e 182, legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a quella usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione fra le parti delle spese di giudizio, prevede che la detta compensazione debba essere integrale e, conseguentemente, il giudice del merito è privo del potere di disporre la parziale compensazione delle spese di lite.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST., Legge 28/12/1996 num. 662 art. 1 com. 181 CORTE COST., Legge 28/12/1996 num. 662 art. 1 com. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)