Sez. L, Sentenza n. 229 del 11/01/2000 (Rv. 532782 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Questioni relative alla "cristallizzazione" di importi comprensivi di integrazione al minimo - Estinzione del giudizio con compensazione delle spese ex art. 36 comma quinto della legge n. 448 del 1998 - Compensazione anche per i pregressi gradi del giudizio - Operatività - Estinzione parziale dichiarata in giudizio di cassazione non seguito da fase di rinvio - Applicabilità della totale compensazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
La compensazione delle spese del giudizio prevista - con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale - dall'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nel caso in cui sia operativa l'estinzione - prevista dalla stessa disposizione -, dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto - oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994) si estende ai pregressi gradi del giudizio, anche se disposta dalla Corte di cassazione, che deve provvedere in tal senso anche in caso di estinzione soltanto parziale, se non vi è luogo ad un giudizio di rinvio, per il rigetto dei motivi riguardanti altre questioni o per la intervenuta formazione del giudicato interno sulle medesime (in coerenza con il principio espresso dall'art. 310 cod. proc. civ., secondo il quale l'estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese, sebbene non rimangano travolte le statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall'evento estintivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310, Legge 28/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)